ULTIMA TESSERA

La legge che non c’è

In attesa di una legge che, in Italia, proibisca la tortura, gridiamo a voce alta che questa lede la dignità umana.
È un delitto grave.
Patrizio Gonnella (Presidente Associazione Antigone)

La pietra dello scandalo è una legge che non c’è. Fa sorridere l’idea di scandalizzarsi per un vuoto di legge. Infatti lo scandalo non sta nel fatto che manchi in Italia, nel codice penale, il crimine di tortura, ma risiede nella circostanza che pochi politici all’interno della classe dirigente italiana si sono scandalizzati negli ultimi decenni per questa colpevole lacuna. Lo scandalo sta nel mancato scandalo. Eppure il nostro Paese ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura nel novembre del 1988. Essa all’articolo 2 afferma che “ogni Stato parte adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione”. Vi è, quindi, l’obbligo di conformare i propri codici alle norme internazionali. Tanto più che l’Italia ha firmato nel 1998 e ratificato nel 1999 lo Statuto della Corte penale internazionale che deve giudicare coloro i quali sono accusati di avere commesso il delitto di genocidio, crimini di guerra, di aggressione o crimini contro l’umanità, tra i quali, come detto, vi è appunto la tortura. Non prevederne il reato nella legislazione interna significa rendere difficile le pratiche di estradizione e consegna alla Corte de l’Aja dell’imputato che viene fermato nel territorio italiano in quanto imputato di tortura per fatto commesso all’estero.

La tortura, nonostante tutto ciò, non è delitto in Italia. Eppure abbiamo una proliferazione tale di ipotesi di reato, la maggior parte delle quali extra-codice, da renderle obiettivamente non conoscibili dai cittadini residenti nel territorio italiano. È ad esempio un reato ad hoc maltrattare gli animali. Le legittime campagne degli animalisti hanno avuto più influenza sulla classe politica rispetto alle sollecitazioni degli organismi internazionali inter-governativi e alle campagne delle organizzazioni di diritti umani per l’introduzione del delitto di tortura nel codice penale. Perché è accaduto questo? È avvenuto perché si ritiene che solo chi è manovale della sovranità punitiva protegge quel che resta dello Stato moderno contro le invadenze estere (giudicate naif) dei cultori dei diritti umani e della dignità umana. 

L’indifferenza alle plurime condanne pubbliche provenienti dalle Nazioni Unite rinvigorisce i sentimenti nazionali. Il punto è l’identificazione sentimentale dello Stato con ciascuno dei propri uomini impegnati nel settore della sicurezza. Cosa che non avviene con qualunque altro funzionario pubblico, anzi. L’identificazione con lo Stato funziona con minore intensità per gli operatori del settore della giustizia, in quanto pubblici ministeri e giudici non indossano una divisa (simbolo della funzione pubblica), non sono necessariamente armati e sono (o dovrebbero essere) per storia e costituzione indipendenti. 

L’indipendenza dell’apparato giudiziario mina il processo di immedesimazione tra Stato e operatore pubblico della giustizia. Accade, però, che quando pubblici ministeri e giudici sono impegnati in processi che hanno quali imputati esponenti delle forze dell’ordine per fatti di violenza nei confronti di persone in stato di custodia legale, a volte riemerge dal fondo il processo di immedesimazione. Poliziotto e Stato si sentono la stessa cosa in quanto il primo assicura la ragion di vita del secondo. Il giudice se ne fa spesso carico, così accade che la entificazione del poliziotto sia fatta propria anche dal magistrato, nel nome della sovranità intangibile e illimitata del potere punitivo. Una entificazione così forte da rendere vana ogni invocazione alla primarietà fondativa della dignità umana o alla doverosità morale o alla obbligatorietà giuridica internazionale e interna delle norme sui diritti umani.

Luigi Ferrajoli ricorda come prevedere il delitto di tortura nel codice sia non solo un obbligo derivante dal diritto internazionale ma anche dallo stesso nostro diritto costituzionale. Così scrive: “la garanzia positiva dell’obbligo di punirla come delitto è infatti prescritta, in Italia, dall’articolo 13 comma 4 della Costituzione, che afferma che ‘è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà’”.

Questa è l’unica volta che compare il termine “punire” in tutta la Costituzione. I giudici italiani non possono incriminare per tortura in modo esplicito. Così si legge nella sentenza n. 78 del Tribunale di Asti del 30.01.2012: “Pertanto non è stata data esecuzione alla Convenzione del 1984 violando così il disposto dell’articolo 4 di tale Convenzione (che prevede l’obbligo giuridico internazionale di adeguare la normativa interna) né sono state ascoltate le numerose istanze (sia interne che internazionali) che da tempo chiedono l’introduzione del reato di tortura nella nostra legislazione. Le suddette istanze (reiterate anche dal Consiglio dell’Onu nel 2010) non hanno trovato alcuna soddisfazione e allo stato, in Italia, non è prevista alcuna fattispecie penale che punisca coloro che pongono in essere i comportamenti che (universalmente) costituiscono il concetto di tortura. Le uniche norme che astrattamente possono essere utilizzate per punire comportamenti tenuti dai torturatori, senza ovviamente colpire il complesso degli atti, senza tutelare il più ampio bene giuridico né punire adeguatamente il disvalore anche sociale del fatto, restano i delitti degli articoli 582, 608 e forse 572 del codice penale unitamente all’aggravante di cui all’articolo 61 n.92. 

Così i torturatori di Asti sono rimasti giudizialmente impuniti. Ad Asti, verso la fine del 2004, un gruppo di poliziotti penitenziari praticava la tortura nella sezione di isolamento del carcere. L’unica nozione di tortura universalmente condivisa è quella presente all’articolo 1 della Convenzione Onu del 1984, che ha la forza di sanzionare anche fatti che altrimenti non sarebbero punibili dalle normali fattispecie penali di lesioni, percosse e abusi vari. Proprio perché, a differenza degli altri delitti, il bene giuridico offeso dal reato di tortura non è il corpo, ma la dignità umana di quel corpo. Nel caso ad esempio delle percosse o delle lesioni personali, il bene giuridico offeso è l’integrità fisica personale che non subisce invece degradazioni nel caso di vessazioni psicologiche. Quando l’Italia si difende davanti agli organismi internazionali usa argomenti che non tengono conto che la dignità umana coincide con l’umanità e che la proibizione della tortura è di conseguenza assoluta.

 

(da la Tortura in Italia, Derive Approdi, 2013)

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