Il diritto internazionale

Ai sensi dell’art. 51.4 del primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, adottato a Ginevra l’8 giugno 1977, sono vietati gli attacchi indiscriminati; il medesimo articolo 51.4. alla lettera b), considera attacchi indiscriminati quelli realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; l’articolo 57.2., lettera a), ii), del citato Protocollo attribuisce a coloro che preparano o decidono un attacco la responsabilità di prendere tutte le precauzioni possibili allo scopo di evitare o almeno ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati. Le munizioni cluster, per le loro caratteristiche, rendono difficile, se non impossibile, rispettare le norme di diritto internazionale umanitario sopra richiamate previste a protezione delle popolazioni civili.