ASSOCIAZIONI

Protetti e annientati

Protetti dalla legge. Ma spesso annientati come individui. Privati della loro vita. Sono i testimoni di giustizia. Un’associazione che nasce per loro.
Filippo Trippanera

Ezechiele 37 è un’associazione che nasce dall’affermazione della Gaudium et Spes: “”. Il nome dell’associazione e il suo programma traggono ispirazione dalla pagina del profeta Ezechiele e si dedica alla delicata questione dei testimoni di giustizia. L’esperienza e la sofferenza di persone vittime della criminalità organizzata ci spinge a interrogare il sistema legislativo e burocratico italiano e a porre in rilievo la questione della legalità. Questione che, all’ordine del giorno del Paese fino a qualche anno fa, sembra poi passata in sordina. Fu proprio in quella stagione che furono individuate nuove figure di collaboratori di giustizia, come i pentiti e i dissociati.
Nacque allora anche il testimone di giustizia. Persone coraggiose che denunciano, raccontano, contribuendo spesso a evidenziare la connivenza e l’intreccio politico-massonico, affaristico e mafioso tra vari settori dello Stato.

I testimoni di giustizia
È proprio frutto di quella stagione la regolamentazione legislativa e amministrativa dei collaboratori di giustizia. La legge 82/1991, con le sue norme di attuazione e i regolamenti, è la prima risposta organica dello Stato a questo fenomeno. In questo quadro i testimoni di giustizia sono rimasti in secondo piano e sovente sono confusi con i pentiti e i dissociati. La Logo associazione legislazione per i testimoni di giustizia è insufficiente e la protezione loro garantita è percepita come una gabbia che li sradica dalla propria vita, dalla propria terra e dalle famiglie, relegandoli in un mondo che è vissuto come una vera condanna. Opporsi alla mafia (o testimoniare contro di essa) non deve essere un suicidarsi umanamente, come legami affettivi e familiari, economicamente e in qualità di cittadino; non deve tramutarsi in un esilio perpetuo e definitivo che crea un nuovo status ma annulla l’individuo come persona.
In tal senso dobbiamo rilevare che la normativa sulla protezione, seppur, per un verso, altamente significativa, vuole unire al concetto di protezione quello del reinserimento, per un altro verso è efferata (lo possiamo agevolmente dedurre dai regolamenti attuativi e dalla prassi di protezione), quando, anziché reinserire il protetto, ne causa l’annientamento civile, personale, morale e giuridico, culturale e sociale, familiare ed economico. Il protetto diventa un apolide, non ha più neppure il sigillo della sovranità repubblicana, quello di poter votare e partecipare alla vita pubblica; è più che un esiliato, qualcuno di cui vergognarsi o che si deve vergognare per quanto ha fatto, smascherando crimini o opponendosi alla mafia.
E questo mentre la stessa criminalità smascherata spesso trae profitto dai patrimoni abbandonati, se ne appropria, riaffermando il proprio potere sul territorio, da cui il testimone di giustizia è stato espulso. L’infame è costretto a condurre una vita al limite del carcere, con umiliazioni e sofferenze indicibili.

Veramente protetto?
Lo strumento operativo che suona loro come condanna è la esasperante burocratizzazione del Servizio di Protezione, limitato solo ad alcuni aspetti della sicurezza personale e privo invece di sostegno nei campi dell’inserimento economico e sociale, del supporto psicologico e della mediazione familiare. Si dà insomma della protezione una interpretazione in senso stretto e repressivo: in senso stretto, perché si ha riguardo alla sola vita e incolumità fisica del proteggendo; in senso repressivo, perché la protezione è impostata sul principio della “repressione preventiva” per cui, per evitare un attentato al testimone si reprime il protetto. In sostanza, la protezione diventa un contratto privato a prestazioni corrispettive: lo Stato protegge la vita e l’incolumità del protetto limitandone però la sua libertà, ledendone la sua identità e talora la stessa dignità.
Ricordiamo peraltro che il Servizio Centrale di Protezione, contrariamente ad ogni pubblico servizio, gode del beneficio dell’esenzione dall’obbligo del rendiconto. È evidente che in tal modo le forze del potere statuale spesso aggirano ogni controllo ed evitano ogni dialogo, tenendo per così dire in ostaggio cittadini esemplari.
Tutto questo è vissuto dai testimoni con umiliante frustrazione. Per lo Stato ci sono voluti dieci anni per capirlo e per elaborare la Legge 45/2001 e ce ne sono voluti altri tre per emanarne i decreti attuativi. Buona parte dei testimoni di giustizia vive oggi in situazioni drammatiche, di abbandono e frequentemente di mendicità, di difficoltà economiche e spesso anche psichiche.
Davvero solo la carità può occuparsi di loro? Perché non esigere giustizia da parte di uno Stato fondato su valori costituzionali? Veramente la Chiesa non può dire nulla nei loro confronti?

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