Chi sono i mediatori?

La giustizia non è solo punizione. Sanzione. La pena è anche rieducazione. Riparazione. Come in uno spazio terzo di mediazione si possono incontrare reo e vittima per costruire una soluzione del conflitto.
Anna Scalori

Tradizionalmente il diritto penale affonda le proprie radici nell’idea di giustizia retributiva, di una giustizia cioè fondata sulla reciprocità: come ti sei comportato con me così io mi comporto con te. È l’immagine della bilancia, che chiede per essere riportata in equilibrio che a un male inferto venga contrapposto un male analogo: la pena. Il diritto penale moderno, pur non abbandonando la logica sanzionatoria, e mantenendo principalmente la pena detentiva come cardine centrale del proprio intervento, ha però teorizzato e sperimentato modalità diverse di giustizia. Ad esempio quella rieducativa, sancita dalla Costituzione, legata all’idea del reinserimento sociale del reo: la pena non ha solo valore punitivo, ma è legata ad un percorso rieducativo che consenta all’autore di reato di apprendere/riappropriarsi di condotte socialmente accettabili.
È ancora però un’idea di giustizia legata al ristabilimento dell’ordine, centrata sulla pena, slegata dal riconoscimento soggettivo delle parti, in cui è lo Stato che definisce la controversia, alleggerendo i confliggenti ma al tempo stesso deresponsabilizzandoli e, soprattutto per quanto riguarda la vittima, lasciando intatto tutto il suo dolore.
L’idea di giustizia centrata sulla pena pone inevitabilmente l’accento sul reato: il reo ha violato una legge, ha trasgredito una norma, ha recato un’offesa all’ordinamento dello Stato, piuttosto che ledere i diritti di una persona. Inoltre ciò che definisce la gravità del reato in questa idea di giustizia diventa quasi automaticamente la gravità della pena, rendendo molto difficile scindere il giudizio su ciò che è accaduto dalla definizione di percorsi dotati di senso per le persone coinvolte.
È in relazione a queste riflessioni, all’idea che esista un bisogno di giustizia che non può essere interamente ricondotto nel formalismo tecnico del diritto, che nasce l’idea della giustizia riparativa, di una giustizia che, per quanto possibile, curi e riconosca la necessità di riparare ciò che il reato ha provocato rispetto al reo, alla vittima e all’intera collettività. Solo in spazi in cui non esista una correlazione tra reato e pena si può pensare di dire la verità, assumersi delle responsabilità, trovare possibili riparazioni.
Infatti “la giustizia riparativa può essere definita come un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generati dall’atto delittuoso, allo scopo

Approfondimenti, letture, esperienze sul tema della giustizia riparativa e della mediazione penale si possono trovare sulla rivista Dignitas. Percorsi di carcere e di giustizia, i cui testi sono accessibili integralmente anche dal sito http://www.dignitas.it
di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo” (A. Ceretti).
Giustizia retributiva e giustizia riparativa non sono necessariamente in antitesi o in alternativa tra loro; una giustizia che si faccia carico di “ripartire dai resti” e gestire ciò che rimane del conflitto, rendendo possibile che “oltre” vi sia ancora qualcosa, che ne riconosca la profonda natura relazionale e che accolga la domanda di giustizia espressa creando i presupposti per una possibile riparazione simbolica pare però una dimensione imprescindibile.
Un importante segmento della giustizia riparativa è senz’altro la mediazione penale. Si tratta di uno spazio e di un tempo in cui reo e vittima possono incontrarsi alla presenza di mediatori, terzi neutrali equiprossimi a entrambi, affinché possano confrontarsi e trovare una possibile soluzione a quel conflitto.
È un luogo dove il disordine possa essere accolto, dove vissuti, sentimenti ed emozioni possano essere comunicati e riconosciuti, un luogo per pensare e dare significati, per urlare o sussurrare il proprio dolore, per poter convergere su valori comuni e alla luce di questi poter trovare una riparazione. Simbolica. Vera. Perché solo quel reato tra quelle due persone ha provocato quella lacerazione. Perché non è necessariamente correlata al reato commesso, ma alla relazione che si è interrotta.
È un luogo che consente di riappropriarsi del conflitto, con tutto il male e il dolore che ne è derivato, perché solo un contesto che consenta alle parti di dire e rielaborare questa negatività può produrre una risposta carica di significato per i soggetti. L’essere oggetto di un atto violento provoca infatti nella vittima una frattura tra un prima e un dopo, con un profondo senso di perdita di un prima che non ci sarà mai più.
Una sorta di blocco, quasi che restare nel passato sia l’unico modo per mantenere i ricordi. La mediazione offre la possibilità di uscire dal passato mantenendo i ricordi. Perché offre la possibilità dell’incontro, del riconoscimento, di poter guardare la persona al di là del ruolo: di vittima e di autore di reato. È la possibilità di uscire da questo ruolo che consente di costruire un dopo senza che il prima vada irrimediabilmente perso. O diventi una prigione.
Lo spirito delle pratiche di mediazione va difatti individuato nel fatto che a ogni gesto afasico, a ogni atto che provoca in altri sofferenza, dolore, può fare da contrappunto un luogo in cui tale dolore può essere detto e ascoltato (J. Morineau, Lo spirito della mediazione, Franco Angeli, Milano 2000).
A differenza di molti Paesi europei, in cui la mediazione penale è una prassi riconosciuta e utilizzata da anni, nel nostro ordinamento giuridico non esiste una norma specifica che ne riconosca l’istituzione ed esistono spazi normativi limitati per la sua attuazione: il DPR 448/88 relativo al processo penale minorile e il D. Lgs. 274/00 sulla competenza penale del giudice di pace.
Più precisamente il DPR 448/88 pare una sorta di laboratorio di nuove forme di giustizia, in quanto implica una dimensione progettuale, basata sull’accertamento della personalità del minore, orientata al futuro. Prevede inoltre una molteplicità di possibilità, dall’irrilevanza del fatto al perdono giudiziale, dalla sospensione del processo con messa alla prova alla pena detentiva. Di fatto sia il giudice di pace che il giudice minorile possono dichiarare estinti gli illeciti penali non a seguito dell’espiazione della pena ma sulla base di comportamenti dei soggetti.
È nei meandri di queste normative, con maggiore diffusione per quanto riguarda il Tribunale per i Minorenni, che si trovano spazi per la mediazione penale. Su invio dell’Autorità Giudiziaria, ma all’interno di un contesto caratterizzato da volontarietà, libertà di interruzione, confidenzialità e da accesso gratuito.
All’Autorità Giudiziaria verrà in seguito comunicato solo l’esito della mediazione: positivo, negativo o incerto, oltre eventuali ulteriori notizie che le parti ritenessero consensualmente e congiuntamente di voler comunicare. Ma cos’è un incontro di mediazione? E chi sono i mediatori?
Secondo il modello umanistico di Jacqueline Morineau, che attinge e guarda alla tragedia greca, la mediazione “è un tempo e un luogo dove la sofferenza può raccontarsi”, “il teatro sulla scena del quale si svolge il dramma della separazione”, il luogo in cui connettere gli eventi a ciò che simbolicamente rappresentano, fuori da qualsiasi banalizzazione, a partire dal caos e dal disordine delle emozioni. E infatti il “sentire”, l’accesso alle emozioni di sé e dell’altro, è un ingrediente fondamentale della mediazione.
Inizialmente sono prevalentemente i mediatori a sentire e, imitando uno specchio, a restituire alle parti i loro sentiti, a riflettere le emozioni profonde che risuonano in loro, orientati all’altro a partire dal riconoscimento di sé. Ridando continuamente la parola alle parti. Tollerando il silenzio. Consentendo il diritto e la responsabilità di reo e vittima di essere costruttori di un oltre di cui non si vede ancora l’orizzonte.
Teoria, crisi e catarsi sono le tre fasi dell’incontro. Teoria: il racconto dei fatti, così com’è stato vissuto dalle parti, è un momento di ascolto reciproco, che consente il passaggio alla crisi, il momento del conflitto, delle domande, delle emozioni, del dolore, della rabbia, della paura, della fatica, del senso di tradimento, della nostalgia per il prima... Avrà diritto di cittadinanza solo ciò che le parti vorranno comunicare o raccontare, ma tutto ciò che porteranno dovrà essere riconosciuto e accolto, quale premessa per il passaggio alla catarsi, il momento del possibile incontro sulla base di valori comuni.
Dove nulla è precostituito, definito o dato per scontato. Senza alcun obiettivo da parte dei mediatori. Tranne quello di riconoscere l’umanità di ciascuno. Il conflitto come parte integrante di questa condizione. E offrire la possibilità di un tempo e di un luogo dove possa essere raccontato.

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