E-democracy
Le
nostre e-mail dal 1° gennaio 2006 hanno valore di comunicazione ufficiale con
assessorati, ministeri e tutto quanto rientra nella Pubblica Amministrazione.
Questo è stato stabilito dal “Codice delle Pubblica Amministrazione
digitale”, entrato in vigore come insieme di norme valide per lo Stato
Italiano. Potremo pertanto richiedere che le e-mail vengano acquisite al pari di
una lettera. Da ora in poi ricordiamoci quindi, se scriviamo ad esempio a un
assessore, di chiedere anche che il nostro messaggio di posta elettronica venga
stampato e protocollato. Sarà buona consuetudine chiedere che il numero di
protocollo ci venga inviato per posta elettronica al fine di avere la certezza
non solo che la comunicazione sia andata a buon fine, ma che sia anche stata
acquisita ufficialmente (e non solo informalmente) e che soprattutto non vada
nel cestino dell’ufficio dell’assessore o, peggio ancora, nel cestino
virtuale del suo computer.
Sarà
importante anche chiedere e ricevere il nome del funzionario che seguirà il
procedimento, il suo telefono e la sua e-mail. Il “Codice delle Pubblica
Amministrazione digitale” segna un importante passo in avanti per i diritti
dei cittadini. Prima di tutto stabilisce che essi hanno diritto a richiedere e
ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con gli uffici
pubblici. Assessori, ministri e funzionari devono accettare le comunicazioni
inviate tramite posta elettronica senza accampare pro- blemi o difficoltà. I
cittadini hanno, inoltre, il diritto all’accesso e all’invio di documenti in
formato digitale. Ad esempio è diritto dei cittadini ricevere una delibera di
giunta per e-mail o una relazione nell’ambito della Valutazione di Impatto
Ambientale. Ma, ancora meglio, è vitale che tutte le delibere e le relazioni
ufficiali siano messe sul sito internet di un ente locale, cosa che non sempre
avviene. Il cittadino ha diritto di sapere e di aprire i cassetti – nel
rispetto della privacy – con un colpo di mouse. Un ente locale ha il dovere di
inviare le risposte per e-mail.
La
digitalizzazione di tutti gli atti della pubblica amministrazione è un passo in
avanti notevole perché un file digitale non costa nulla e la Pubblica
Amministrazione non può più accampare diritti di fotocopia, di spedizione o
balzelli vari. Tutto cambia nel momento in cui i cittadini hanno diritto di
ricevere gratis ogni comunicazione della Pubblica Amministrazione via e-mail
all’indirizzo dichiarato. Non solo: ai cittadini spetta anche il diritto di
partecipare al processo democratico. Questo settore dei cyber-diritti è
definito “e-democracy” e consiste nel diritto alla partecipazione
telematica. La e-democracy si collega a una crescente quantità di direttive
europee (dalla Convenzione di Aarhus recepita nel 2001, alle nuove norme per la
Valutazione di Impatto Ambientale recepite nel 2006, alla fatidica Legge Seveso
3 sugli incidenti rilevanti) in cui è sancita la partecipazione dei cittadini
alle questioni ambientali e della sicurezza. Ad essa si affianca appunto il
diritto di partecipazione a distanza per cui anche il cittadino che vive
all’estero ha diritto di intervenire via internet per esprimersi ad esempio
sui problemi ambientali della propria città.
Inutile dire che queste norme, pur essendo legge, non sono ancora prassi. Gli enti locali, anche i più avanzati e illuminati, segnano preoccupanti ritardi e omissioni sui diritti telematici. Vi sono alcune accortezze che è bene adottare per rendere più efficace e stringente il rapporto con la Pubblica Amministrazione. In primo luogo i programmi di posta elettronica hanno un sistema che verifica l’avvenuta ricezione del messaggio: è la cosiddetta “ricevuta di ritorno” elettronica. Vi sono poi anche sistemi di posta elettronica che non solo certificano la ricezione del messaggio da parte dell’utente, ma anche da parte del suo server di posta elettronica. Ad esempio si può spedire il 1° dicembre un messaggio di posta elettronica a un assessore e avere all’istante la ricevuta di ritorno da parte del server dell’ente locale. Poi si scopre che quel messaggio viene letto dieci giorni dopo, o l’anno successivo o mai. L’assessore non avrà nessuna scusa: ha l’obbligo di leggere (o di far leggere a un funzionario) la posta elettronica. Lo dice il “Codice delle Pubblica Amministrazione digitale” che è consultabile all’indirizzo www.padigitale.it e che da ora in poi dobbiamo usare: altrimenti vincerà la sorda burocrazia e con essa la politica non trasparente.