LEGGI

Una vita fra quattro mura

L’impianto legislativo penitenziario.
Che cosa prevede e come si vive in carcere.
Sandro Margara

L’ordinamento penitenziario (O.P.) è stato approvato con la legge n. 354 del 1974, modificata a varie riprese e anche in modo rilevante, ma senza abbandonare il suo impianto di fondo: l’essere sottoposti a una misura restrittiva della libertà personale non esclude affatto l’essere titolari di diritti soggettivi e, più in generale, di posizioni giuridiche protette dalla norma che stabilisce il dover essere e il dover fare della istituzione.
Per comprendere meglio quanto segue sono utili alcune avvertenze terminologiche e non solo. Gli istituti penitenziari si distinguono (art. 59 O.P.) in istituti di custodia preventiva (case circondariali), istituti per l’esecuzione delle pene (case di reclusione) e istituti per l’esecuzione di misure di sicurezza (che prendono il nome dalla misura di sicurezza che vi si esegue: ospedale psichiatrico giudiziario, casa di cura e custodia, casa di lavoro, colonia agricola). Le persone ristrette (c) Olympia nei primi due tipi di istituti sono chiamate complessivamente detenuti: imputati, se si trovano in custodia cautelare (a procedimento penale ancora in corso); condannati, se in esecuzione di una pena inflitta con sentenza definitiva. Le persone ristrette nel terzo tipo di istituti si chiamano internati.

Il trattamento dei detenuti
Il trattamento generale è quello riservato a tutti i detenuti. Le dimensioni degli istituti di pena devono essere tali da “accogliere un numero non elevato di detenuti” (art. 5 O.P.). Quanto più un carcere è grande, tanto più viene meno la conoscenza dei singoli soggetti e delle loro esigenze e la possibilità di interventi mirati e specifici per gli stessi. Il che comporta un trattamento indistinto, che alimenta insoddisfazioni e tensioni e, quindi le difficoltà di gestione. Perché la struttura funzioni correttamente, deve articolarsi in locali di soggiorno e locali di pernottamento (le celle), nonché in spazi all’aperto che devono consentire, nei cortili, non solo la cosiddetta “aria”, ma anche lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali. Se la vita dei detenuti e internati viene confinata in cella, con limitazioni a 3-4 ore giornaliere delle uscite dalla stessa (come accade, purtroppo nella maggioranza dei casi nei nostri istituti) il regime di vita che ne risulta è assolutamente negativo sul piano psicofisico. In caso di tale condizione illegittima la gestione penitenziaria che ne risulta è contro la legge e viola il diritto dei detenuti ad avere, all’interno della legittima condizione detentiva, una pur legittima condizione igienica e psicologica, adeguata alle esigenze di qualunque persona.
I locali in cui si svolge la vita dei detenuti devono essere igienicamente adeguati: le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali e tutti i locali, sia di pernottamento che di soggiorno, devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro

Come ci si veste, come si mangia
Vestiario e corredo: il cosiddetto vestiario uniforme è usato solo da pochissimi disperati, che non hanno un vestito proprio o messo a disposizione dal volontariato (art. 7 O.P).
Igiene personale (art. 8 O.P.): la cura della stessa, particolarmente nel nuovo Reg. Esecuz., viene agevolata, con la disponibilità costante dell’acqua calda e fredda e la disponibilità della doccia nel vano apposito, accessorio della camera di pernottamento.
Vitto (art. 9 O.P., art. da 9 a 14 del Reg. Esecuz.): è prevista la preparazione dello stesso in cucine per un numero limitato di persone e la sua consumazione in un refettorio: cosa oggi estremamente rara. Oggi il vitto comune è scarsamente consumato: molti si preparano il vitto in cella (con approvvigionamento a proprie spese, conservazione dei generi poco sicura e poco igienica e confezionamento piuttosto avventuroso con fornellini da campeggio).
e la lettura. È fondamentale che i locali di pernottamento accolgano un numero di persone proporzionato alla propria dimensione. Anche le dotazioni di tali locali devono rispettare un sia pure modesto standard: letto, armadietto, tavolo. Sono indicate anche le caratteristiche dei servizi igienici, forniti di acqua corrente calda e fredda, con lavabo, doccia e, per gli istituti o sezioni femminili, bidet.
L’ordinamento penitenziario intende realizzare negli istituti un regime di vita il più possibile vicino a quello naturale. Il carcere dovrebbe limitare soltanto la libertà di spostamento dalla sede detentiva, ma deve curare di non realizzare una condizione di vita limitata sotto vari altri aspetti e, in definitiva, artificiale, così da compromettere l’integrità psicofisica delle persone detenute. In questo quadro, non si può che rilevare la distanza della situazione reale da quella prevista dalla legge. La giornata dovrebbe essere, infatti distribuita fra il pernottamento in cella e lo spostamento fuori della stessa durante il giorno, articolato fra gli spazi all’aperto e quelli dei locali comuni per lo svolgimento delle varie attività sportive, ricreative e culturali, nonché di quelle lavorative, ovviamente fondamentali.

Isolamento e assistenza
L’isolamento individuale è una situazione negativa sul piano psicofisico che il carcere deve evitare. È chiaro che c’è una esigenza di riservatezza, che può far preferire a molti la vita in cella singola, un lusso che il sovraffollamento rende sempre più improbabile. Ma anche chi può vivere in una cella singola, cerca e ha diritto a trovare tempi di vita in comune, che la legge prevede come necessari. Così, all’art. 33 O.P., si limitano i casi di isolamento continuo e se ne regola l’indispensabile brevità.
L’isolamento continuo può essere imposto solo per ragioni sanitarie, per applicazione della più severa sanzione disciplinare dell’esclusione dalla attività in comune, che non può superare i 15 gg., e, infine, per ragioni giudiziarie, per le quali si devono tenere presenti le limitazioni previste dalla legge. L’isolamento continuo previsto dalla legge “non esclude la ammissione… alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici e alle funzioni religiose” (art. 73 Reg. Es). In ogni caso “la situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa da parte del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria”.
L’art. 11 O.P. prevede e regola un Servizio Sanitario Penitenziario autonomo. Nel 1978, con la legge di Riforma Sanitaria è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, applicato a tutti e in ogni situazione, con alcune limitate eccezioni fra cui non rientrava il Servizio Sanitario Penitenziario. Ciononostante, lo stesso restava in funzione e, in particolare, le risorse finanziarie per il suo funzionamento restavano assegnate al Ministero di Grazia e Giustizia e non passate a quello della Sanità. Questa situazione contraddittoria era affrontata con la L. 230/99, che enunciava il principio della parità di trattamento sanitario delle persone ristrette negli istituti penitenziari rispetto alle persone libere e sopprimeva la separazione del Servizio Sanitario Penitenziario rispetto a quello nazionale. Tale normativa subordinava, però, la concreta attuazione a una fase sperimentale utile a valutare le soluzioni dei problemi emergenti. Purtroppo questa sperimentazione veniva avviata solo in minima parte, solo in alcune regioni, nonostante che l’iniziale termine di sperimentazione venisse prorogato sino al giugno 2002.

Trattamenti specifici
Si intende per trattamento specifico quello individualizzato e con finalità riabilitative. Dall’art. 27 della Costituzione deriva che il nostro sistema di esecuzione della pena è un sistema flessibile, fondato sul riconoscimento del percorso riabilitativo compiuto dal condannato, cui conseguono modificazioni dei regimi di esecuzione della pena in concreto. Tale riconoscimento avviene con la concessione al condannato di misure alternative alla esecuzione.
Alcune sentenze della Corte Costituzionale hanno accentuato tale principio di

Le misure alternative
I casi di misure alternative seguiti, a vario titolo di competenza, dai Centri Servizio Sociale Adulti nel corso dell’anno 2001 sono stati:
• Affidamenti in prova,dei vari tipi: 26.383;
• Semilibertà:3.602;
• Detenzioni domiciliari:11.511.
Tali casi rappresentano l’area penale esterna della esecuzione della pena, contrapposta a quella interna del carcere. Essa non è insignificante, come si vede. Bisogna tenere presente che va confrontata con quella parte dell’area della detenzione dei condannati in esecuzione di pena definitiva, escludendo quindi i detenuti in custodia cautelare. L’area dei detenuti condannati in esecuzione di pena è di circa il 55% del totale dei detenuti, che sono circa 57.000.
flessibilità dell’esecuzione della pena. In particolare, in una sentenza de 1974 troviamo l’affermazione di un diritto soggettivo del condannato a vedere riesaminare, durante la esecuzione della pena (nei tempi e modi stabiliti dalla legge ordinaria) se la parte di pena espiata abbia già assolto positivamente o meno al suo fine rieducativo. In una successiva sentenza – n.343/1987 – si evidenzia la necessità di “creare misure […] idonee a funzionare a un tempo come strumenti di controllo sociale e di promozione della risocializzazione”. I vari e più recenti interventi della Corte Costituzionale sono volti proprio a individuare e rimuovere situazioni di rigidità che contrastano con il principio di flessibilità e il sistema delle misure alternative. Anche nella legislazione successiva, la legge 165/1998 cerca di allargare la fruizione delle misure alternative senza rientro in carcere per tutti coloro che lo chiedano e debbano espiare una pena detentiva, anche residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni o a quattro anni in caso di tossicodipendenti e alcooldipendenti.
C’è poi il trattamento individualizzato, svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Questi interventi trattamentali rappresentano singole specificazioni del complessivo diritto alla osservazione e al trattamento.

Tra istruzione e lavoro
È garantita a tutti l’istruzione culturale, con corsi culturali e professionali, analoghi a quelli svolti all’esterno e tenuti da insegnanti della Pubblica Istruzione. Si deve rilevare che questo specifico intervento in carcere è quello che ha segnato i progressi più significativi in questi ultimi anni. In linea di massima la scuola, fino alla media inferiore, è presente in quasi tutti gli istituti. Sono sempre più frequenti anche i corsi di scuola media superiore che hanno avuto in genere un avvio attraverso l’intervento di insegnanti volontari a cui hanno fatto seguito i veri e propri corsi scolastici, organizzati dal sistema esterno della PI. Stanno crescendo anche i cosiddetti poli universitari con sezioni a regime aperto (celle aperte durante la giornata), dotate di attrezzature di studio in locali comuni, con partecipazione diretta agli studi di docenti universitari in rappresentanza delle singole facoltà e con tutors che seguono i singoli studenti. Si ricorda l’art. 34 Cost., che rende obbligatoria l’istruzione inferiore per almeno otto anni e inquadra tutto il capitolo dei corsi scolastici in un quadro di diritti dei reclusi a ricevere una istruzione adeguata.
Il Codice Penale chiarisce che le pene dell’ergastolo, della reclusione e dell’arresto si espiano con “l’obbligo del lavoro”. Nonostante questo, il numero dei detenuti che lavorano è bassissimo (interessa poco più del 10% delle persone ristrette). Così quello che nasce come obbligo, vive come limitato diritto per una quota minima di soggetti reclusi.

Il tempo e la famiglia
Ci sono attività, come quelle sportive, che, particolarmente negli istituti di costruzione più recente, dotati di campo sporti vo e di palestra, possono assumere carattere di continuità e possono coinvolgere persone appartenenti alla comunità esterna. Per le altre attività, vi sono interventi, talvolta anche continuativi (corsi di lingue, corsi di pittura, ecc.), tal’altra solo episodici, che coinvolgono anche gli enti locali e l’ampia area del volontariato. Anche tali attività rientrano nel quadro del diritto a un trattamento adeguato in carcere.
Circa l’accesso ai mezzi di informazione l’O.P. prevede che “i detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione”.
Così l’art. 28 O.P.: “Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie” (colloqui e altre forme di comunicazione fra detenuto e persone con i quali il detenuto intrattiene rapporti). È utile ricordare che l’art. 61 del Reg. Esecuz., anche come risposta al problema dell’“affettività” , prevede incontri dei reclusi con i familiari, per una durata fino a 24 ore, senza il controllo del personale penitenziario, in locali appositamente attrezzati dell’istituto, tali da consentire un breve periodo di convivenza piena, anche sul piano dei rapporti sessuali con la moglie la convivente. Questa novità per il nostro sistema è stata poi soppressa nel testo definitivo del regolamento stesso, a seguito di un contrario parere del Consiglio di Stato.
Tale modifica, già contenuta in una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, è stata ripresentata in una nuova proposta alla Camera dei deputati (n. 3020, di iniziativa dei deputati Boato e altri). Ovviamente, una soluzione più completa e significativa del rapporto con i familiari, può essere data dai permessi di uscita dal carcere previsti per gravi motivi familiari e dai permessi premio.

Note

presidente Fondazione Michelucci, ex magistrato di sorveglianza del Tribunale di Firenze.

Ultimo numero

Rigenerare l'abitare
MARZO 2020

Rigenerare l'abitare

Dal Mediterraneo, luogo di incontro
tra Chiese e paesi perché
il nostro mare sia un cortile di pace,
all'Economia, focus di un dossier,
realizzato in collaborazione
con la Fondazione finanza etica.
Mosaico di paceMosaico di paceMosaico di pace

articoli correlati

    Note

    presidente Fondazione Michelucci, ex magistrato di sorveglianza del Tribunale di Firenze.
    Realizzato da Off.ed comunicazione con PhPeace 2.7.15