Quell’ipoteca sul futuro europeo
L’attuale dibattito relativo a una difesa comune europea non può assolutamente prescindere dal ruolo svolto dalla NATO nel continente e da come questo si sia storicamente evoluto. Infatti, volontà comune dell’Unione Europea è di costituire entro il 2005 una Forza di Reazione Rapida, un corpo militare permanente di 60.000 unità capace di compiti di mantenimento e di
§ 1948: L’instabilità politica europea porta alla formazione del Patto difensivo di Bruxelles che apre la strada a un progetto di difesa collettiva euro-atlantica gestito da Europa occidentale e Stati Uniti. Tale progetto trova l’immediata avversione dell’URSS e le perplessità del Segretario Generale dell’ONU,
§ 1949: Il 4 aprile viene firmato il Trattato Nord Atlantico (NATO) che entra in vigore il 24 agosto. Ne fanno parte dodici Stati, tra cui l’Italia. La dottrina strategica centrale è quella della “deterrenza” nei riguardi del rivale sovietico.
In effetti, è lo stesso trattato sull’Unione Europea, così come modificato dal trattato di Amsterdam del 1997, a prevedere che la politica estera e di sicurezza comune “rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l’Organizzazione del trattato del Nordatlantico” (art. 17). Di conseguenza la prospettiva militare della NATO, in cui è preponderante l’influenza americana, deve prevalere su un progetto di difesa autonomo europeo. Per questi motivi è importante comprendere l’evoluzione strategica della NATO, che tanto ha influenzato la storia europea nel dopoguerra e ancora di più chiedersi se questa evoluzione sia perfettamente compatibile con il diritto internazionale vigente.
I Concetti Strategici
Il Concetto Strategico adottato dal Consiglio Atlantico di Roma del 1991 prende atto del nuovo contesto internazionale e delle nuove instabilità “fuori area” (cioè al di fuori del territorio dei Paesi membri) che potrebbero minare la sicurezza
§ Le Commissioni subordinate settoriali preparano il lavoro del Consiglio
§ Il Comitato di Pianificazione della Difesa si occupa delle questioni concernenti la pianificazione della difesa collettiva
§ Il Gruppo di Pianificazione nucleare, competente in questioni concernenti la conservazione e la sicurezza delle armi nucleari nei territori alleati e la proliferazione e il monitoraggio delle stesse.
§ La Forza di reazione militare multifunzionale (NATO Response Force), nata nel giugno 2003, si prevede possa cominciare a operare dal 2004. Potrà essere impiegata sia per missioni di difesa collettiva sia per la gestione delle crisi e dei conflitti internazionali.
Tutto questo non basta a giustificare il ruolo di peace-enforcement (imposizione della pace) svolto dalla NATO nelle missioni IFOR e SFOR in Bosnia. Ironia della politica internazionale, quell’intervento si giustifica grazie alla Carta delle Nazioni Unite. In quanto organizzazione regionale (capitolo VIII art. 53) la NATO può intervenire militarmente dietro autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Oggi appare ancora più evidente come l’organizzazione atlantica si stia trasformando in uno strumento permanente per la gestione delle crisi e dei conflitti. Nella crisi jugoslava le Nazioni Unite le hanno conferito un nuovo ruolo nello scenario internazionale.
L’intervento militare aereo della NATO in Kossovo è inquadrabile, invece, nel Nuovo Concetto Strategico, adottato durante il Consiglio atlantico di Washington dell’aprile del 1999. In quella sede si prefigura la possibilità di intraprendere azioni coercitive a tutela della pace e della stabilità internazionale relativamente alla regione euro-atlantica, e che non siano necessariamente correlate a iniziative in merito dell’ONU. Sono previste non solo azioni militari in legittima difesa collettiva, ma anche la possibilità di condurre “crisis reponses operations” non previste dall’art. 5 (art. 31).
Pur riconoscendo formalmente il ruolo primario del Consiglio di Sicurezza nel mantenimento della pace internazionale, il documento non prevede l’autorizzazione necessaria del Consiglio stesso, contemplata dall’art. 53 della Carta ONU per la conduzione di azioni di peace-enforcement. Un’azione coercitiva di risposta alle crisi che disattende tale requisito viola non solo il capitolo VIII della Carta, ma il divieto dell’uso della forza stabilito sia dalla Carta sia dallo jus cogens vigente. Di conseguenza l’intervento militare dell’Alleanza in Kossovo, intrapreso senza alcuna autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, risulta inquadrabile nel Nuovo Concetto Strategico del 1999, ma è
§ Le Parti devono, infatti, astenersi dall’uso della forza in maniera incompatibile coi principi delle Nazioni Unite (art. 1);
§ possono utilizzare la forza solo in conformità al principio di legittima difesa individuale e collettiva ex art. 51 della Carta, nel caso in cui uno Stato membro sia militarmente aggredito (art. 5);
§ riconoscono la “responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza” per il mantenimento della pace internazionale (art. 7).
La guerra del Kossovo rappresenta soprattutto l’ennesima conferma della strategia americana di marginalizzazione delle Nazioni Unite attorno a cui ruota il diritto internazionale. D’altra parte l’evoluzione del diritto internazionale dipende dal consenso generale degli Stati sui principi che si vengono affermando nelle relazioni internazionali. A questi principi non possono sottrarsi le organizzazioni regionali come la NATO competenti in materia di difesa e di sicurezza.