Imprese e diritti
Norme sulle Responsabilità delle Compagnie Transnazionali ed Altre Imprese Riguardo ai Diritti Umani, Doc. Nazioni Unite E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev. 2 (2003).*
Preambolo
(La Sotto-Commissione*,)
Tenendo a mente i principi e gli obblighi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare il preambolo e gli Articoli 1, 2, 55 e 56, aventi tra l’altro lo scopo di promuovere l’universale rispetto e osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
Ricordando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclama un obiettivo comune da perseguire da parte di tutti i popoli e tutte le nazioni, nel senso che i Governi, altri organi della società e gli individui dovranno impegnarsi, mediante l’insegnamento e l’educazione, a promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà e, con misure progressive, ad assicurarne l’universale ed effettivo riconoscimento ed osservanza, inclusa l’uguaglianza di diritti tra donne e uomini e la promozione del progresso sociale e di migliori livelli di vita in una più ampia libertà,
Riconoscendo che anche se gli Stati hanno la responsabilità primaria di promuovere, garantire l’attuazione, rispettare, assicurare il rispetto e proteggere i diritti umani, le compagnie transnazionali ed altre imprese, in quanto organi della società, sono anch’esse responsabili della promozione e tutela dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
Rendendosi conto che le compagnie transnazionali ed altre imprese, i loro funzionari e le persone che lavorano per loro hanno anche l’obbligo di rispettare responsabilità e norme generalmente riconosciute contenute in trattati delle Nazioni Unite ed in altri strumenti internazionali come: la Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio; la Convenzione contro la Tortura ed Altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumani o Degradanti; la Convenzione sulla Schiavitù e la Convenzione Supplementare sull’Abolizione della Schiavitù, il Commercio degli Schiavi, e le Istituzioni e Pratiche Assimilabili alla Schiavitù; la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale; la Convenzione sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro le Donne; il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali; il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici; la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia; la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Loro Famigliari; le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e i due Protocolli Aggiuntivi per la protezione delle vittime di guerra; la Dichiarazione sul Diritto e la Responsabilità di Individui, Gruppi e Organi della Società di Promuovere e Proteggere i Diritti Umani e le Libertà Fondamentali Universalmente Riconosciuti; lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale; la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale; la Convenzione sulla Diversità Biologica; la Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per Danni da Inquinamento Petrolifero; la Convenzione sulla Responsabilità Civile per Danni Risultanti da Attività Pericolose per l’Ambiente; la Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo; la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo; il Piano di Attuazione del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile; la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite; la Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i Diritti Umani; il Codice Internazionale di Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno adottato dall’Assemblea Mondiale sulla Salute; i Criteri Etici per la Promozione dei Farmaci e la politica “Salute per Tutti nel Ventunesimo Secolo” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; la Convenzione dell’UNESCO contro la Discriminazione nell’Istruzione; convenzioni e raccomandazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro; la Convenzione e il Protocollo sullo Status dei Rifugiati; la Carta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli; la Convenzione Americana sui Diritti Umani; la Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali; la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; la Convenzione dell’OCSE sulla Lotta alla Corruzione dei Pubblici Ufficiali Stranieri nelle Transazioni d’Affari Internazionali; e altri strumenti,
Prendendo in considerazione gli standard enunciati nella Dichiarazione Tripartita di Principi Riguardanti le Imprese Multinazionali e la Politica Sociale, e la Dichiarazione sui Principi Fondamentali e sui Diritti nel Lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Essendo al corrente delle Linee Guida per le Imprese Multinazionali e del Comitato sull’Investimento Internazionale e le Imprese Multinazionali dell’OCSE,
Essendo altresì al corrente dell’iniziativa Global Compact (Concordato Globale) dell’Onu, che sfida i dirigenti imprenditoriali ad “abbracciare ed attuare” nove principi base relativi ai diritti umani, inclusi i diritti del lavoro e l’ambiente,
Consapevole del fatto che il Sottocomitato del Direttivo sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale, il Comitato di Esperti sull’Applicazione degli Standard nonché il Comitato sulla Libertà di Associazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro hanno indicato per nome le imprese implicate in casi di inadempienza da parte degli Stati della Convenzione n0 87 riguardante la Libertà di Associazione e la Protezione del Diritto di Organizzazione e n0 88 riguardante l’Applicazione dei Principi del Diritto di Organizzazione e Contrattazione Collettiva, e cercando di integrare e sostenere i loro sforzi tesi ad incoraggiare le compagnie transnazionali ed altre imprese a proteggere i diritti umani,
Consapevole altresì del Commento alle Norme sulle responsabilità delle compagnie transnazionali ed altre imprese riguardo ai diritti umani, e trovandolo un’utile interpretazione ed elaborazione degli standard contenuti in dette Norme,
Prendendo nota di tendenze globali che hanno accresciuto l’influenza delle compagnie transnazionali ed altre imprese sulle economie della maggior parte dei paesi e nell’ambito delle relazioni economiche internazionali, e del crescente numero di altre imprese che operano al di là dei confini nazionali in una molteplicità di soluzioni applicative che producono attività economiche superiori alle capacità reali di qualsiasi sistema nazionale,
Osservando che le compagnie transnazionali ed altre imprese hanno la capacità di alimentare il benessere economico, lo sviluppo, il miglioramento tecnologico e la ricchezza, ma anche la capacità di causare effetti dannosi sui diritti umani e le vite degli individui mediante le proprie pratiche ed operazioni aziendali di base, ivi incluse le pratiche di impiego, le politiche ambientali, le relazioni con i fornitori ed i consumatori, le interazioni con i Governi ed altre attività,
Osservando altresì che nuove problematiche e preoccupazioni relative ai diritti umani sorgono di continuo e che le compagnie transnazionali ed altre imprese sono spesso coinvolte in queste problematiche e preoccupazioni, sicché si richiedono ulteriori definizioni di standard e procedure di attuazione, oggi e in futuro,
Riconoscendo l’universalità, indivisibilità, interdipendenza ed interconnessione dei diritti umani, incluso il diritto allo sviluppo, che dà diritto ad ogni persona e a tutti i popoli di partecipare, contribuire e godere di uno sviluppo economico, sociale, culturale e politico in cui possano trovare piena attuazione tutti i diritti umani e le libertà fondamentali,
Riaffermando che le compagnie transnazionali ed altre imprese, i loro funzionari – comprendendovi i direttori, i membri dei consigli di amministrazione o gli amministratori delegati ed altri dirigenti – e le persone che per loro lavorano hanno, tra l’altro, obblighi e responsabilità rispetto ai diritti umani e che queste norme relative ai diritti umani contribuiranno all’elaborazione ed allo sviluppo del diritto internazionale riguardante tali responsabilità ed obblighi,
Proclama solennemente queste Norme sulle Responsabilità delle Compagnie Transnazionali ed Altre Imprese Riguardo ai Diritti Umani e sollecita che si faccia ogni sforzo perché esse vengano generalmente conosciute e rispettate.
A. Obblighi generali
1. Gli Stati hanno la responsabilità primaria di promuovere, assicurare l’attuazione, rispettare, garantire il rispetto e proteggere i diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale come da quello nazionale, compresa la responsabilità di assicurare che le compagnie transnazionali ed altre imprese rispettino i diritti umani. Entro le loro rispettive sfere di attività ed influenza, le compagnie transnazionali ed altre imprese hanno l’obbligo di promuovere, assicurare l’attuazione, rispettare, garantire il rispetto e proteggere i diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale come da quello nazionale, inclusi i diritti e gli interessi delle popolazioni indigene e di altri gruppi vulnerabili.
B. Il diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio
2. Le compagnie transnazionali ed altre imprese dovranno assicurare uguaglianza di opportunità e trattamento, così come prevista dagli strumenti internazionali e dalla legislazione nazionale in materia e dal diritto internazionale relativo ai diritti umani, allo scopo di eliminare la discriminazione in base alla razza, al colore, al sesso, alla lingua, alla religione, all’opinione politica, all’origine nazionale o sociale, allo status sociale, alla condizione di indigeno, alla disabilità, all’età - tranne che per i bambini, cui può essere data maggior protezione - o altra condizione dell’individuo non collegata ai requisiti inerenti all’esecuzione del lavoro, o allo scopo di ottemperare a misure speciali intese a superare una precedente discriminazione contro certi gruppi.
C. Il diritto alla sicurezza delle persone
3. Le compagnie transnazionali ed altre imprese non si impegneranno in né trarranno vantaggio da crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio, tortura, sparizione forzata, lavoro forzato o coatto, presa di ostaggi, esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, altre violazioni del diritto umanitario ed altri crimini internazionali contro la persona umana come definiti dal diritto internazionale, in particolare le norme sui diritti umani e il diritto umanitario.
4. Le disposizioni in materia di sicurezza delle compagnie transnazionali ed altre imprese dovranno osservare le norme internazionali sui diritti umani al pari delle leggi e degli standard professionali del paese o dei paesi in cui esse operano.
D. Diritti dei lavoratori
5. Le compagnie transnazionali ed altre imprese non faranno ricorso a lavoro forzato o coatto in quanto proibito dai relativi strumenti internazionali e dalla legislazione nazionale in materia nonché dalle norme internazionali sui diritti umani e il diritto umanitario.
6. Le compagnie transnazionali ed altre imprese dovranno rispettare i diritti dei bambini ad essere protetti dallo sfruttamento economico come proibito dai relativi strumenti internazionali e dalla legislazione nazionale in materia nonché dalle norme internazionali sui diritti umani e il diritto umanitario.
7. Le compagnie transnazionali ed altre imprese dovranno fornire un ambiente di lavoro sicuro e sano come stabilito dai relativi strumenti internazionali e dalla legislazione nazionale in materia nonché dalle norme internazionali sui diritti umani e il diritto umanitario.
8. Le compagnie transnazionali ed altre imprese dovranno offrire ai lavoratori una remunerazione che assicuri un adeguato livello di vita a loro e alle loro famiglie. Tale remunerazione dovrà tenere debito conto dei loro bisogni di adeguate condizioni di vita in prospettiva di un progressivo miglioramento.
9. Le compagnie transnazionali ed altre imprese dovranno garantire libertà di associazione ed effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva proteggendo il diritto di costituire e, con il solo vincolo delle regole dell’organizzazione interessata, aderire a un’organizzazione di loro scelta senza distinzione, previa autorizzazione, o interferenza, per la tutela dei propri interessi occupazionali e per altri fini di contrattazione collettiva come previsti dalla legislazione nazionale e dalle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
E. Rispetto della sovranità nazionale e dei diritti umani
10. Le compagnie transnazionali ed altre imprese dovranno riconoscere e rispettare le norme applicabili del diritto internazionale, le leggi e i regolamenti nazionali, nonché le pratiche amministrative consuetudinarie, il principio di legalità, l’interesse pubblico, gli obiettivi di sviluppo, le politiche sociali, economiche e culturali, compresa la trasparenza, la responsabilità legale e il divieto di corruzione, e l’autorità, dei paesi in cui le imprese operano.
11. Le compagnie transnazionali ed altre imprese non dovranno offrire, promettere, dare, accettare, condonare, beneficiare consapevolmente di, od esigere donazioni a fini corruttivi o altri vantaggi impropri, né si dovrà da loro sollecitare od attendere donazioni a fini corruttivi o altri vantaggi impropri a beneficio di qualsivoglia Governo, pubblico ufficiale, candidato a cariche elettive, membro delle forze amiate o di sicurezza, o altri individui od organizzazioni. Le compagnie transnazionali ed altre imprese dovranno astenersi da qualsiasi attività che sostenga, solleciti od incoraggi gli Stati o ogni altro ente a commettere abusi dei diritti umani. Inoltre esse dovranno fare ogni sforzo per assicurare che i beni e i servizi che forniscono non siano usati per abusi dei diritti umani.
12. Le compagnie transnazionali ed altre imprese dovranno rispettare i diritti economici, sociali e culturali al pari dei diritti civili e politici e contribuire alla loro realizzazione, in particolare il diritto allo sviluppo, a cibo ed acqua potabile adeguati, al più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale, ad alloggio adeguato, alla riservatezza personale, all’istruzione, alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, alla libertà di opinione ed espressione, e dovranno astenersi da azioni che ostacolino od impediscano la realizzazione di quei diritti.
F. Obblighi riguardanti la tutela dei consumatori
13. Le compagnie transnazionali ed altre imprese dovranno agire in conformità ad eque pratiche aziendali, di commercializzazione e pubblicitarie, e fare tutti i passi necessari per assicurare la sicurezza e la qualità dei beni e dei servizi che forniscono, ivi compresa l’osservanza del principio di precauzione. Né produrranno, distribuiranno, commercializzeranno o pubblicizzeranno prodotti dannosi o potenzialmente dannosi per i consumatori.
G. Obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente
14. Le compagnie transnazionali ed altre imprese dovranno realizzare le loro attività in conformità alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative ed alle politiche nazionali relative alla conservazione dell’ambiente proprie dei paesi in cui esse operano, così come in conformità ai relativi accordi, principi, obiettivi, responsabilità e standard internazionali riguardo l’ambiente e i diritti umani, la salute e la sicurezza pubblica, la bioetica e il principio di precauzione, e in generale dovranno condurre le loro attività in un modo che contribuisca al più ampio obiettivo di uno sviluppo sostenibile.
H. Misure generali di attuazione
15 .Come passo iniziale verso l’attuazione di queste Norme, ciascuna compagnia transnazionale o altra impresa dovrà adottare, diffondere e dare attuazione a regole operative interne conformi alle Norme. holtre, dovrà periodicamente far rapporto in materia e prendere altre misure per la piena attuazione delle Norme e almeno provvedere alla pronta attuazione delle misure di protezione enunciate nelle Norme. Ciascuna compagnia transnazionale o altra impresa dovrà applicare ed incorporare queste Norme nei propri contratti o altri accordi e relazioni con appaltanti, subappaltanti, fornitori, concessionari, distributori o altre persone fisiche o giuridiche che entrino in qualsiasi accordo con la compagnia transnazionale o altra impresa, al fine di garantire il rispetto e l’attuazione delle Norme.
16. Le compagnie transnazionali ed altre imprese saranno soggette a monitoraggio e verifica periodica da parte delle Nazioni Unite, altri organismi internazionali e nazionali già esistenti o ancora da creare, riguardo all’applicazione delle Norme. Tale monitoraggio sarà trasparente ed indipendente e prenderà in considerazione elementi forniti dalle parti interessate (comprese le organizzazioni non governative) ed elementi risultanti da denunce di violazioni di queste Norme. Inoltre, le compagnie transnazionali ed altre imprese dovranno portare avanti periodiche valutazioni dell’impatto delle proprie attività sui diritti umani secondo queste Norme.
17. Gli Stati dovrebbero costruire e rafforzare il necessario quadro legale ed amministrativo che garantisca l’attuazione delle Norme e delle altre leggi nazionali ed internazionali in materia da parte delle compagnie transnazionali ed altre imprese.
18. Le compagnie transnazionali ed altre imprese dovranno offrire sollecita, effettiva ed adeguata riparazione a quelle persone, entità e comunità che siano state negativamente colpite dall’inadempienza di queste Norme, mediante, tra le altre cose, riparazioni, restituzione, indennizzo e riabilitazione per qualsiasi danno procurato o proprietà sottratta. In relazione alla determinazione dei danni per quanto riguarda sanzioni penali, e sotto ogni altro riguardo, queste Norme verranno applicate da corti nazionali e/o tribunali internazionali, secondo quanto previsto dal diritto nazionale ed internazionale.
19. Nulla in queste Norme potrà essere interpretato nel senso di diminuire, restringere o negativamente influenzare gli obblighi degli Stati in tema di diritti umani previsti dal diritto nazionale ed internazionale, né potranno le Norme essere interpretate nel senso di diminuire, restringere o negativamente influenzare norme più protettive dei diritti umani, né potranno essere interpretate nel senso di diminuire, restringere o negativamente influenzare altri obblighi o responsabilità delle compagnie transnazionali ed altre imprese in campi diversi da quello dei diritti umani.
I. Definizioni
20. Il termine “compagnia transnazionale” si riferisce ad un’entità economica operante in più di un paese o a un raggruppamento di entità economiche operanti in due o più paesi - quale che sia la loro forma legale, sia nel paese d’origine sia nel paese in cui si svolge l’attività, e sia che le si consideri individualmente o collettivamente.
21. L’espressione “altra impresa” include qualsiasi entità imprenditoriale, senza riguardo alla natura internazionale o interna delle sue attività, e può comprendere una compagnia transnazionale, un appaltante, subappaltante, fornitore, concessionario o distributore; include la struttura azionaria, di partecipazione in nome collettivo o altra forma legale usata nell’atto costitutivo; e la natura dell’assetto proprietario. Queste Norme dovranno essere ritenute applicabili, nella pratica, quando l’impresa ha una qualche relazione d’affari con una compagnia transnazionale, quando l’impatto delle sue attività non interamente locale, o quando le attività comportino violazioni del diritto alla sicurezza come indicato nei paragrafi 3 e4.
22. Il termine “parte interessata” comprende gli azionisti, altri proprietari, i lavoratori e i loro rappresentanti, come pure qualsiasi altro individuo o gruppo che sia toccato dalle attività delle compagnie transnazionali o altre imprese. Il termine “parte interessata” andrà interpretato funzionalmente alla luce degli obiettivi di queste Norme e comprenderà parti interessate indirette quando i loro interessi sono o saranno sostanzialmente toccati dalle attività della compagnia transnazionale o altra impresa. In aggiunta alle parti direttamente toccate dalle attività delle imprese, gli interessati possono comprendere parti che sono indirettamente toccate dalle attività delle compagnie transnazionali o altre imprese come gruppi di consumatori, clienti, Governi, comunità di quartiere, popoli e comunità indigene, organizzazioni non governative, istituti di credito pubblici e privati, fornitori, associazioni professionali, ed altre.
23. Le espressioni “diritti umani” e “diritti umani internazionali” comprendono i diritti civili, culturali, economici, politici e sociali come sono enunciati nel Manifesto Internazionale dei Diritti Umani e in altri trattati sui diritti umani, nonché il diritto allo sviluppo e i diritti riconosciuti dal diritto umanitario internazionale, dal diritto internazionale dei rifugiati, dal diritto internazionale del lavoro, e da altri strumenti pertinenti adottati nell’ambito delle Nazioni Unite.
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* Approvato il 13 Agosto 2003 con la Risoluzione 2003/16 della Sotto- Commissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani, Doc. Nazioni Unite E/CN.4/Sub.2/2003/L.11 a 52 (2003).