CHIAVE D'ACCESSO

Controinformazione: per non essere denunciati

Alessandro Marescotti

Come si possono trattare questioni spinose come la guerra, i piani di riarmo o la disobbedienza civile senza essere denunciati o citati per danni? Chi scrive deve primariamente fare attenzione all’articolo 2043 del Codice Civile che recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. La quantificazione del danno tende a crescere con il crescere della quantità di utenti su Internet.
Vi sono poi i “reati contro l’onore” come l’ingiuria e la diffamazione (elencati dagli articoli 594-595-596-597-598-599 del Codice Penale): l’ingiuria è l’offesa all’onore e al decoro di una persona presente (ad esempio a un partecipante di una lista di discussione), mentre se la persona offesa è assente allora scatta il reato di “diffamazione” su querela della persona offesa, che diviene “aggravata” se il fatto è commesso a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. Sul sito http://www.agendadelgiornalista.it vi è la possibilità di ordinare un libro che segnala le “parole proibite” che è bene evitare quando si scrive un testo di pubblica diffusione.
Non vanno dimenticati – per quanto alcuni siano grotteschi reati ereditati dal passato fascista – i “reati contro lo Stato”: eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’autorità (reclusione fino a un anno oppure multa fino a 400 mila lire), vilipendio delle forze armate, della nazione italiana, della bandiera o di altro emblema dello Stato (reclusione da uno a tre anni), istigazione di militari a disobbedire alle leggi (reclusione da uno a tre anni), disfattismo politico in tempo di guerra (l´art. 265 del Codice Penale punisce con la reclusione fino a 15 anni e diventa ergastolo “se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico”), propaganda e apologia sovversiva o antinazionale (ma la reclusione da sei mesi a due anni finalizzata a “distruggere o deprimere il sentimento nazionale” e´ stata dichiarata illegittima con sentenza 87/1966 della Corte Costituzionale), offesa all’onore dei Capi di Stati esteri e contro i rappresentanti di Stati esteri (reclusione da uno a tre anni).
Attenzione poi alla “pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico” (arresto fino a 3 mesi oppure ammenda fino a 600 mila lire), e al “procurato allarme presso l’autorità” (arresto fino a 6 mesi oppure ammenda da 20 mila a 1 milione di lire). È bene sapere che, quando vengono diffusi messaggi o foto relativi a questioni militari (siti militari, armi dislocate, installazioni), essi sono ancora soggette a un regio decreto del 1941 che punisce la rivelazione di informazioni segrete. Va usata cautela nel comunicare messaggi sulla “disobbedienza civile”; si può infatti incappare nei seguenti reati: istigazione a commettere contravvenzioni (reclusione fino a 1 anno oppure multa fino a 400 mila lire), istigazione a commettere delitti (reclusione da 1 a 5 anni), apologia di delitti (reclusione da 1 a 12 anni).
Occorre prendere tutte le misure del caso per non correre inutili rischi senza per questo però rinunciare a fare controinformazione.
Su http://www.peacelink.it/webgate/disarmo/msg00407.html vi è un approfondimento di tale questione. Infine: informare andando controcorrente – ossia fare “controinformazione” – non è l’arte sterile della faziosità ma è un servizio alla società e al suo cambiamento.
Scriveva il grande giornalista statunitense Joseph Pulitzer (1847-1911): “Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza. Portate alla luce del giorno questi segreti, descriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e prima o poi la pubblica opinione li getterà via. La sola divulgazione di per sé non è forse sufficiente ma è l’unico mezzo senza il quale falliscono tutti gli altri”.

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